La Pro Loco è un soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica.
All'Articolo 1 (DENOMINAZIONE – SEDE), lo Statuto prevede che L’Associazione Pro Loco Rovito, di Rovito (CS), con sede in Rovito, Via Michelangelo Antonioni 10, costituita con atto pubblico/scrittura privata in data 21/9/2015 già iscritta ai sensi della L.R.8/2008 all’ albo provinciale delle proloco di Cosenza con il numero 552, con il presente atto adegua e rende conforme lo Statuto al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivo correttivo ai sensi del Dlgs 105/2018, assumendo la denominazione di Associazione non riconosciuta di promozione turistica e sociale “Pro Loco Rovito APS”.
Inoltre, prevede che "all'atto dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Cosenza e Regione Calabria, la denominata “ Pro Loco Rovito APS” troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di legge ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della L.R. 8/08."
La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Rovito, favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti. Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.